Legge federale
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Art. 15b Delega di compiti federali con indennità 19
1 Sempre che la legislazione speciale non disponga altrimenti e fatte salve le disposizioni qui appresso, la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari ed è concessa un’indennità, è retta dalle disposizioni della legge federale del 21 giugno 201920 sugli appalti pubblici per gli appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. 2 L’avvio della procedura di selezione è pubblicato nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera g della legge del 18 giugno 200421 sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura di selezione si conclude con la notifica di una decisione a tutti i partecipanti. La protezione giuridica è retta dall’articolo 35 capoverso 1 della presente legge. 3 La delega e l’indennità successive a una procedura di selezione conclusa con decisione passata in giudicato sono rette dagli articoli 14–40 della presente legge. 19 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). |