Legge federale
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Art. 15c Obbligo di informare 22
1 Chiunque presenti una domanda d’aiuto finanziario o si candidi per la delega di un compito federale deve fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi. 2 Gli obblighi di cui al capoverso 1 sussistono anche dopo la concessione dell’aiuto finanziario e la delega di compiti federali, affinché l’autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione. 3 Dopo la concessione dell’aiuto finanziario o dell’indennità, essi sussistono anche per i terzi dei quali il beneficiario si avvale per adempiere il compito.23 22 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). 23 Introdotto dal n. I 4 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109). |