Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 17Decisioni: a. Principio
1 L’autorità competente indica nella decisione la base giuridica, la natura e l’importo dell’aiuto finanziario o dell’indennità. Se l’importo non può essere stabilito definitivamente, l’autorità determina, in base ai documenti presentati, i costi computabili, l’aliquota percentuale e l’importo massimo della prestazione.
2 Se non vi sono norme in materia, l’autorità stabilisce inoltre:
a.
il termine di scadenza per il versamento dell’aiuto finanziario o dell’indennità, fatto salvo l’articolo 23;
b.
il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo per il quale è versato l’aiuto finanziario o l’indennità.
3 Se prende una decisione prima che il beneficiario abbia adempiuto il suo compito, l’autorità stabilisce inoltre:
a.
le modalità del compito da svolgere;
b.
il periodo di tempo entro cui il compito dev’essere eseguito;
c.
tutti gli oneri per assicurare un impiego appropriato della prestazione e un adempimento adeguato e parsimonioso del compito, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo.
4 Se vi è motivo di ritenere che il beneficiario di un aiuto finanziario acquista beni, prestazioni di servizi o prestazioni edili il cui costo totale è finanziato per più del 50 per cento con aiuti finanziari della Confederazione, l’autorità può obbligarlo a garantire una concorrenza adeguata. Il beneficiario è di regola tenuto a chiedere almeno tre offerte.25
25 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). La correzione della CdR dell’AF del 9 feb. 2023, pubblicata il 13 feb. 2023, concerne soltanto il testo francese (RU 2023 64).