Legge federale
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Art. 18 b. Determinazione ulteriore dell’importo definitivo
1 Se l’importo definitivo della prestazione non è stabilito nella decisione d’aiuto finanziario o di indennità, l’autorità competente lo fissa senza nuova decisione non appena ha conoscenza del conteggio. 2 Se la decisione di aiuto finanziario o di indennità non reca tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo definitivo, l’autorità stabilisce in una nuova decisione gli elementi mancanti o i nuovi elementi che devono essere considerati. Lo stesso vale per gli aiuti finanziari o le indennità in materia di spese supplementari di cui all’articolo 15. |