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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 23Pagamenti
1 Gli aiuti finanziari e le indennità possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti.
2Prima della determinazione dell’importo definitivo può essere versato, di regola, l’80 per cento al massimo dell’aiuto finanziario o dell’indennità.