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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 24Interesse di mora
L’autorità competente, se non ha pagato l’aiuto finanziario o l’indennità al beneficiario entro sessanta giorni dalla scadenza, gli deve un interesse annuo del 5 per cento a contare da tale momento.