Legge federale
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Art. 25 Controllo dell’esecuzione del compito 30
1 L’autorità competente controlla se i beneficiari adempiono i loro compiti secondo le disposizioni legali in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte. 2 A tal fine elabora piani di controllo in funzione dei rischi. 3 In questi piani determina in particolare:
4 L’autorità competente può rinunciare a elaborare un piano di controllo per prestazioni di importo modesto, per contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e per prestazioni fornite a beneficiari assoggettati a una vigilanza completa da parte di autorità federali. 30 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109). |