Legge federale
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Art. 28 Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari
1 Se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l’autorità competente non versa l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. 2 Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l’autorità competente riduce adeguatamente l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. 3 Nei casi di rigore, si può rinunciare in tutto o in parte alla restituzione. 4 Nel caso di aiuti finanziari contrattuali, rimane salvo l’obbligo di adempiere il contratto. BGE
117 V 136 () from 19. Juni 1991
Regeste: Widerruf einer Subventionszusage; Voraussetzungen. Anwendung der Rechtsprechung zum Widerruf von Verwaltungsverfügungen (BGE 115 Ib 155 Erw. 3a) und Hinweis auf das neue Subventionsrecht (Art. 30 SuG) (Erw. 4). Art. 155 Abs. 1 AHVG, Art. 1 Bundesbeschluss über die Verlängerung der Frist zur Ausrichtung von Baubeiträgen durch die AHV vom 18. März 1988. Begriff des "Baubeginns" (Erw. 5). |