Legge federale
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Art. 29 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari
1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l’autorità competente esige la restituzione dell’aiuto finanziario. L’importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto. 2 Nel caso di alienazione, l’autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l’acquirente soddisfa i presupposti per l’aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario. 3 Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all’autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione. BGE
144 V 224 (8C_655/2017) from 3. Juli 2018
Regeste: Art. 73 IVG (in Kraft bis 31. Dezember 2007); Abs. 1-3 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG vom 6. Oktober 2006; Art. 32 SuG. Die Normen zur Verjährung von Rückerstattungen von Baubeiträgen nach Art. 73 IVG (in Kraft bis 31. Dezember 2007) gemäss den Übergangsbestimmungen zur Änderung des IVG vom 6. Oktober 2006 gehen nach dem Grundsatz des Vorrangs der lex specialis denjenigen nach Art. 32 SuG vor (E. 3-6). |