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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 29Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari
1 Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l’autorità competente esige la restituzione dell’aiuto finanziario. L’importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.
2 Nel caso di alienazione, l’autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l’acquirente soddisfa i presupposti per l’aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.
3 Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all’autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.