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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 30Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità
1 L’autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti.
2 Essa rinuncia alla revoca se:
a.
il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
b.
la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
c.
un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.
2bis Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell’utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31
3 Con la revoca, l’autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
4 Sono salve le restituzioni secondo l’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo.
31 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).