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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 31Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità
L’articolo 30 si applica per analogia ai contratti di aiuto finanziario o di indennità. Invece della revoca, l’autorità competente recede dal contratto.