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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 32Termini di prescrizione
1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni.
2 Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.33
3 Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall’articolo 29 capoverso 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d’utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto.
4 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.34
33 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
34 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).