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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 40Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso d’aiuti finanziari
1 Se il richiedente o il beneficiario viola l’obbligo di informare di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 340, l’autorità competente può negargli l’assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
2 Se una fattispecie penale della presente sezione risulta adempiuta, oppure se è violato l’obbligo di informare secondo l’articolo 11 capoverso 341, l’autorità competente può escludere temporaneamente dall’aiuto finanziario le persone fisiche colpevoli o le persone giuridiche da esse rappresentate.