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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 42Disposizioni transitorie
1 Il capitolo 3 della presente legge s’applica parimenti a precedenti decisioni e contratti in materia d’aiuto finanziario o di indennità, nella misura in cui esplichino effetti oltre l’entrata in vigore della presente legge e, per i beneficiari, essa non sia più sfavorevole del diritto previgente.
2 Le ordinanze non conformi alle disposizioni del capitolo 3 devono essere adeguate entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non si fondino su leggi o decreti federali di obbligatorietà generale che vi deroghino.