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Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
del 5 ottobre 1990 (Stato 13 febbraio 2023)
Art. 7Principi particolari
Le norme in materia di aiuti finanziari si fondano sui seguenti principi:9
a.
il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
b.
il volume dell’aiuto finanziario deve essere determinato in base all’interesse della Confederazione, come anche all’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito;
il beneficiario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica;
d.
il beneficiario deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento;
e.
gli aiuti finanziari devono essere stabiliti globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un’esecuzione parsimoniosa del compito;
f.
devono possibilmente essere previsti aiuti d’avvio, di adeguamento o di superamento limitati nel tempo;
g.
di regola si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali;
h.
deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
gli aiuti finanziari ai Cantoni possono essere accordati nell’ambito di accordi di programma e fissati globalmente o forfettariamente.
9 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
10 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
11 Introdotta dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).