Legge federale
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Art. 8 Aiuti finanziari complementari dei Cantoni 12
I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all’esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e versati gli aiuti finanziari. L’attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare doppioni negli oneri amministrativi. 12 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |