1 Alla Corte plenaria competono:
- a.
- l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
- b.
- le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- c.
- le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
- d.
- l’adozione del rapporto di gestione;
- e.
- la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
- f.
- la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- g.
- l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h.
- le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- i.
- altri compiti attribuitile per legge.
2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.