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Art. 4 Sede 3
1 La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo. 2 Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istituzione del Tribunale amministrativo federale.4 3 Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’O del 1° mar. 2006 sull’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale nonché sull’entrata in vigore integrale della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1069). 4 Introdotto dall’all. n. II 6 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). |