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Art. 44
1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3–73 e 79–85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale accerta d’ufficio i fatti. 3 Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63–65 PA61.62 62 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 275; FF 2010 2871). |