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Art. 9 Durata della carica
1 I giudici stanno in carica sei anni. 2 I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.5 3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo. 5 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2012 (Innalzamento dell’età massima dei giudici), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5647; FF 20117975, 7993). |