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Art. 27a Infrastruttura 13
1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministrativo federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Dipartimento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale. 13 Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). |