Legge federale
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Art. 19 Sorveglianza e controllo 36
1 Il Consiglio federale assicura la sorveglianza e il controllo del progetto NFTA. 2 Può insediare un organo consultivo incaricato della valutazione di questioni centrali del progetto. 36 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). |