|
Art. 45
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito, è, in quanto non si applichi l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974140 sul diritto penale amministrativo, punito a titolo di sottrazione d’imposta con la multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.141 2 a 4 …142 141Nuovo testo giusta l’all. n. 8 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727). 142Abrogati dall’all. n. 8 del DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727). |