Art. 17a Investitori esentati 102
1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2:
2 Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell’articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente. 3 Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:
102 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000 concernente nuove misure urgenti nell’ambito della tassa di negoziazione (RU 20002991; FF 2000 5098). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). 103 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701). 105 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20065379; FF 20055701). |