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Art. 19a Organizzazioni interposte ai fini della garanzia dell’imposta 111
Chi nello Stato di domicilio di una persona fisica è soggetto a un obbligo statale di autorizzazione o controllo e adempie esclusivamente gli obblighi di notifica e fiscali per i valori patrimoniali che tale persona detiene in Svizzera è esentato dalla tassa di negoziazione per le operazioni relative a questi valori patrimoniali. 111Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2017, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 705; FF 2017 1319). |