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Art. 28
1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23). 2 Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all’ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale. BGE
99 IA 571 () from 31. Oktober 1973
Regeste: Art. 4 BV; kantonales Steuerrecht. Haushaltungsabzug für Alleinstehende; willkürliche Abweichung vom Gesetzeswortlaut. |