Art. 30
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23). 2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è garantito o ne è prorogata la riscossione o nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera. 3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione. 4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento. |