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Art. 32
1 Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’AFC121 si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito. 2 Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell’applicazione della presente legge. Un’informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato. 3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005122 sul Tribunale federale).123 4 Gli organismi cui sono affidati compiti di diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenuti a fornire informazioni come le autorità. Il capoverso 3 è applicabile per analogia. 121 Nuova espressione giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 123 Nuovo testo giusta l’all. n. 51 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20062197; FF 20013764). BGE
99 IA 571 () from 31. Oktober 1973
Regeste: Art. 4 BV; kantonales Steuerrecht. Haushaltungsabzug für Alleinstehende; willkürliche Abweichung vom Gesetzeswortlaut. |