Art. 32a
1 L’AFC gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale. 2 L’AFC e le autorità di cui all’articolo 32 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 32 capoversi 2 e 4 trasmettono all’AFC i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. 3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita. 4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto. 5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati. |