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Art. 35 Informazioni del contribuente
1 Il contribuente deve indicare coscienziosamente all’AFC tutti i fatti che possono essere rilevanti per l’accertamento dell’obbligo fiscale e il calcolo della tassa; egli è tenuto in particolare a:
2 La contestazione dell’obbligo di pagare la tassa non dispensa dall’obbligo di fornire informazioni. 3 Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’AFC prende una decisione.127 127 Nuovo testo giusta il n. II 26 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). |