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Art. 46
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto:
è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 1974146 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.147 2 È riservata l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale svizzero148, quando trattasi di un’infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e. 145Nuovo testo giusta l’all. n. 8 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727). 147Nuovo testo dell’ultimo comma giusta l’all. n. 8 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727). |