Legge federale
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Art. 1 Oggetto e scopo
1 La presente legge disciplina l’importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera. 2 Con la presente legge la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell’umanità e impedire il furto, il saccheggio e l’importazione ed esportazione illecite dei beni culturali. |