Legge federale
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Art. 10 Richiesta
Se un bene culturale proveniente da uno Stato contraente è temporaneamente dato in prestito per un’esposizione a un museo o altro istituto culturale in Svizzera, l’istituzione che riceve in prestito il bene può chiedere al Servizio specializzato di rilasciare all’istituzione che lo dà in prestito una garanzia di restituzione per la durata d’esposizione concordata nel contratto di prestito. |
