Legge federale
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Art. 11 Pubblicazione e procedura di opposizione
1 La richiesta è pubblicata nel Foglio federale. La pubblicazione comprende una descrizione esatta dei beni culturali in questione e della loro provenienza. 2 Se non adempie manifestamente le condizioni per il rilascio di una garanzia di restituzione, la richiesta è respinta e non è pubblicata. 3 Chi è parte ai sensi delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa può fare opposizione per scritto, entro 30 giorni, presso il Servizio specializzato. Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione. 4 Chi non ha fatto opposizione è escluso dalla procedura ulteriore. |
