Legge federale
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Art. 22 Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale
1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coordinare le inchieste a condizione che:
2 Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ottenerli, possono comunicare loro dati concernenti in particolare:
3 Le autorità federali possono comunicare i dati secondo il capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione:
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