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Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)
del 20 giugno 2003 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 24Delitti
1 Salvo che per il reato sia comminata una pena più severa in virtù di un’altra disposizione, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:16
a.
importa, vende, distribuisce, procura per mediazione, acquista o esporta beni culturali rubati o andati persi contro la volontà del proprietario;
b.
si appropria di prodotti di scavi ai sensi dell’articolo 724 del Codice civile17;
all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione di beni culturali, omette informazioni nella dichiarazione doganale o vi fornisce informazioni false;