Legge federale
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Art. 6 Pretese di rimpatrio della Svizzera
1 Se beni culturali iscritti nell’Elenco federale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gli indennizzi e i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione. 2 Se beni culturali iscritti in un elenco cantonale sono stati esportati illecitamente dalla Svizzera, il Consiglio federale, su richiesta del Cantone, fa valere pretese di rimpatrio nei confronti di altri Stati contraenti. Gli indennizzi e i costi che ne derivano sono a carico del Cantone richiedente. |