1 Chi possiede beni culturali importati illecitamente in Svizzera può essere convenuto in giudizio per il loro rimpatrio dallo Stato dal quale i beni sono stati esportati illecitamente. Lo Stato attore deve provare in particolare che il bene culturale è di importanza significativa per il suo patrimonio culturale ed è stato importato illecitamente.
2 Il giudice può sospendere l’esecuzione del rimpatrio fino a quando lo stesso non comporti un pericolo per i beni culturali.
3 I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio dei beni culturali sono a carico dello Stato attore.
4 L’azione di rimpatrio si prescrive in un anno dopo che le autorità dello Stato interessato sono venute a conoscenza dell’ubicazione e del detentore dei beni culturali, ma al più tardi in 30 anni dopo l’esportazione illecita.
5 Chi ha acquistato beni culturali in buona fede e deve restituirli ha diritto, al momento del loro rimpatrio, a un’indennità commisurata al prezzo d’acquisto e alle spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento.
6 L’indennità è versata dallo Stato attore. Fino al pagamento dell’indennità la persona tenuta a restituire i beni culturali ha su di essi un diritto di ritenzione.