Art. 12 Aggregazione di servizi 35
1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente. 2 Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o economici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomunicazione aggrega i propri servizi con quelli di un’impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace. 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |