Art. 12b Servizi a valore aggiunto 38
Per impedire gli abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto, in particolare:
38 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |