Art. 13 Informazione da parte dell’UFCOM 43
1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’UFCOM fornisce su richiesta informazioni sul nome e sull’indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto. 2 L’UFCOM può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico. 3 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l’UFCOM può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante. 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |