Art. 13b Assistenza amministrativa 45
1 La ComCom e l’UFCOM trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici. 2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la ComCom e l’UFCOM possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:
3 La ComCom e l’UFCOM non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La ComCom o l’UFCOM decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. 4 Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla ComCom e all’UFCOM i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici. 45 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |