Art. 22a Concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione 73
1 La ComCom rilascia le concessioni per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione. 2 Se si prevede che le frequenze disponibili non siano sufficienti, indìce generalmente una pubblica gara. 3 Se non si constata né si prevede una penuria di frequenze secondo il capoverso 2, la ComCom può delegare all’UFCOM, in casi particolari o in maniera generale per intere bande di frequenze, la competenza di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione. 4 Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate totalmente o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi. 73 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |