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Art. 39a Finanziamento di misure collaterali 149
Il Consiglio federale può assegnare una parte dei proventi delle tasse di concessione di cui all’articolo 39 per misure collaterali quali la ricerca o studi inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione. 149 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |