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Art. 45 Informazioni
1 L’utente può richiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione informazioni sui dati impiegati per l’allestimento della fattura, in particolare sugli elementi di indirizzo, sull’ora della comunicazione e sulla retribuzione dovuta. 2 Chiunque abbisogni di questi dati per l’identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente o di pubblicità di massa effettuata in modo sleale può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione di fornirgli informazioni sul nome e l’indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comunicazioni.158 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |