Art. 46a Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 164
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d’accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti. 2 Allo scopo di cancellare tempestivamente e su scala internazionale informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale165, l’UFCOM, l’Ufficio federale di polizia e i servizi cantonali competenti coordinano misure adeguate. Possono sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all’estero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione dissimulano le informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale segnalate loro dall’Ufficio federale di polizia. I fornitori di servizi di telecomunicazione segnalano all’Ufficio federale di polizia casi sospetti di informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati loro per scritto da terzi. 164 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 165 RS 311.0 |