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Art. 11a Controversie relative all’accesso 31
1 Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un’intesa entro tre mesi, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d’accesso su proposta dell’UFCOM.32 A tale scopo considera segnatamente le condizioni che promuovono una concorrenza efficace, nonché le conseguenze della sua decisione su enti concorrenti. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio. 2 Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l’Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. Quest’ultima può pubblicare il proprio parere. 3 La ComCom33 decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. 4 La ComCom disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito della procedura di cui al capoverso 1. 31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 33 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |