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Art. 12abis Roaming internazionale 37
1 Nell’ambito dell’utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale), il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l’applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può:
2 L’UFCOM osserva il mercato e analizza l’evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori in virtù dell’articolo 59 capoverso 1 e collabora con il Sorvegliante dei prezzi. 37 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |