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Art. 12d Elenchi pubblici 41
1 I clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione scelgono liberamente se figurare negli elenchi pubblici. Nei limiti previsti dal capoverso 2, possono stabilire quali dati personali siano pubblicati nell’elenco. 2 Il Consiglio federale può definire il contenuto minimo di un’iscrizione in un elenco. Può disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati. 41 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |